Mediazione - conciliazione

Con il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (recante Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), il Legislatore italiano ha previsto un’importante innovazione in dodici diversi settori del diritto civile e più specificatamente in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione per mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5).

Per le suddette materie, infatti, prima di adire una sede giudiziale, dal 20 marzo 2011 (fanno eccezione condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per cui il termine è stato prorogato al  20 marzo 2012), è diventato obbligatorio procedere ad un tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità (che deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza) della domanda.

Obiettivo dichiarato di tale provvedimento è quello di deflazionare il sistema giudiziario rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.

Alla mediazione obbligatoria si accompagnano quella volontaria, che potrà essere avviata dalle parti in ogni altra materia, sia prima che durante il processo e quella sollecitata dal giudice, prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, che si affianca, senza sostituirla, alla mediazione giudiziale.

Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. L’invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.

L’istituto della mediazione non si applica, invece, ai seguenti procedimenti (articolo 5, comma IV):

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Il procedimento ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire e non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse, che non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.

Si ricorda, infine, che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta  amministrativa del 15 luglio 2011, ha apportato significative modifiche al Codice deontologico.

Al di là dell’ampio ed acceso dibattito che ha accompagnato l’entrata in vigore della nuova normativa, la mediazione si presenta, in sintesi:

- come una forma di negoziazione assistita da un terzo neutrale, che si pone come obiettivo l’ampliamento e l’approfondimento della comunicazione tra le parti del conflitto, attraverso lo scambio di nuove informazioni e il coinvolgimento di nuovi soggetti

- il cui scopo è quello di liberare le parti dagli schemi utilizzati sino a quel momento nel conflitto, favorendo l’emergere di prospettive in grado di generare nuove soluzioni e rendere così l’accordo raggiunto effettivamente efficace

- ed all’interno della quale, il mediatore ha essenzialmente il compito di creare un ambiente protetto e confidenziale.

Nonostante le perplessità sollevate rispetto al fatto che elementi contrari alla natura stessa della mediazione possano incentivarne la diffusione (il riferimento è soprattutto all’obbligatorietà,  cui la normativa ricollega sanzioni e costi elevati in caso di violazione), l’approccio del Legislatore italiano è stato valutato, in molti casi, positivamente, soprattutto nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione: recentemente, infatti, lo stesso Parlamento europeo (Risoluzione n. 2026 del 13 settembre 2011, Attuazione della direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri, la sua incidenza sulla mediazione e la sua adozione nei tribunali), ha definito tale approccio “rigoroso”.

Il percorso sarà lungo, avversato e complesso ma, tenendo in debito conto le linee guida e le finalità della “vera” mediazione, si dovrà convenire che, ad oggi, tale strumento rappresenta l’unica e reale possibilità di soluzione alla stagnante situazione della giustizia in materia civile, non più in grado di fornire al cittadino una risposta rapida, certa ed economicamente soddisfacente.

                        

Mediazione obbligatoria per RC Auto&Natanti e Condominio (Aggiornamento del 2.4.2012)

Dopo un anno di differimento, lo scorso 20 Marzo, è divenuto obbligatorio l’espletamento della procedura di mediazione, ai fini della procedibilità dell’eventuale e successiva azione giudiziaria, in materia di Responsabilità Civile Auto&Natanti nonché condominiale.

L’impatto di queste due ultime materie, in riferimento alla mediazione, sarà l’effettivo “banco di prova” dell’efficacia deflattiva di tale strumento rispetto ai contenziosi giudiziari, come voluto dal Legislatore; dall’altra parte, si avrà una verifica del possibile cambio di mentalità del comune cittadino rispetto alle più ricorrenti e fastidiose fonti di conflitto e, successivamente, di contenzioso.

Ad oggi, pende, ancora, il giudizio della Corte Costituzionale circa la reclamata incostituzionalità, tra le altre, dell’obbligatorietà della mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria: la pronuncia è attesa nei prossimi mesi di Aprile/Maggio.